Art. 9.
  1. I contratti di ricerca saranno stipulati  dall'istituto  gestore
del  Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata  su  richiesta  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
   Roma, 30 ottobre 1996
                                              Il Ministro: BERLINGUER