Art. 4.
  Il  prestito  costituisce  obbligazione  diretta,  generale  e  non
condizionata  della  Repubblica  italiana;  esso  si pone e si porra'
nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero  non
privilegiato dello Stato.
  La  Repubblica  italiana  non  accordera'  ne' ipoteca, ne' pegni o
altre garanzie reali o privilegi, a fronte  di  debiti  esteri  della
Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita
al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.
  I  sottoscrittori  del  prestito  ed i titolari dei relativi titoli
avranno facolta' di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo  del
capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:
    a)  la  Repubblica  italiana  sia  inadempiente nel pagamento del
capitale  o  degli  interessi  dovuti  in   relazione   al   prestito
obbligazionario,e  tale  inadempienza perduri per un periodo di oltre
tre giorni;
    b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno
qualsiasi degli  obblighi  previsti  dai  termini  e  condizioni  del
prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni
da   quello  in  cui  la  Repubblica  italiana  abbia  avuto  notizia
dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;
    c) la Repubblica  italiana  sia  inadempiente  nel  pagamento  di
qualsiasi  suo  debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine quale conseguenza di un inadempimento.
  Ai  fini  dell'emissione  prevista dal presente decreto, per debito
estero si intende ogni debito  della  Repubblica  italiana,  o  dalla
stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta
del creditore in una valuta estera.