Art. 7. Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulera' un accordo con una o piu' banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto.