Art. 2.
  L'art.  32  (Organizzazione  dei  corsi  di  studio  finalizzati al
conseguimento di titoli accademici)  dello  statuto  dell'Universita'
degli studi di Genova e' riformulato come segue:
  Art.   32.(Organizzazione   dei  corsi  di  studio  finalizzati  al
conseguimento di titoli accademici) - 1.  L'ordinamento  degli  studi
dei  corsi  di  diploma,  di laurea, di dottorato di ricerca, nonche'
delle scuole di  specializzazione  e  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali   e'  stabilito  dai  consigli  delle  competenti  strutture
didattiche,  nel  rispetto  della  liberta'  di  insegnamento  e   in
conformita' al regolamento didattico di Ateneo.
  In particolare, gli ordinamenti degli studi sono definiti:
    a)  per  i  corsi  di  diploma  e  di  laurea,  per  le scuole di
specializzazione, per le scuole dirette a fini speciali dal consiglio
di facolta' su proposta rispettivamente  dei  consigli  di  corso  di
diploma o di laurea o del consiglio della scuola, ove costituiti;
    b)  per  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  dai  consigli  di
dipartimento o facolta' cui il dottorato afferisce, su  proposta  del
collegio dei docenti del dottorato.
  2.   Gli   insegnamenti   sono   svolti   sotto  forma  di  lezioni
cattedratiche, di  seminari,  di  esercitazioni  e  di  attivita'  di
laboratorio. Di norma, le lezioni sono pubbliche.
  3.   Gli  insegnamenti  ufficiali,  elencati  nelle  tabelle  degli
ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, sono obbligatori o
a scelta e la loro durata e' stabilita  dagli  ordinamenti  didattici
del  corso  di  studio  in cui sono impartiti. Possono essere inoltre
attivati, in  aggiunta  agli  insegnamenti  ufficiali,  corsi  liberi
eventualmente pareggiati agli insegnamenti ufficiali.
  Ciascun  docente tiene un registro dell'attivita' didattica svolta,
secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
  4. La responsabilita' didattica  degli  insegnamenti  ufficiali  e'
affidata  a  professori  di  ruolo  e a ricercatori confermati con la
condizione che tutti i professori  di  ruolo  siano  responsabili  di
almeno un insegnamento ufficiale. Il corso puo' articolarsi in moduli
didattici,  che costituiscono parti separabili del corso. Tali moduli
possono essere  affidati  a  professori  di  ruolo  o  a  ricercatori
confermati, su richiesta o col consenso del responsabile del corso.
  Fermi  restando i doveri didattici dei professori e dei ricercatori
stabiliti  dai  rispettivi  stati  giuridici,  per  gli  insegnamenti
articolati in moduli il responsabile deve tenere almeno un modulo.
  Gli  ordinamenti  degli studi possono prevedere il coordinamento di
piu' insegnamenti ufficiali in un unico corso integrato.
  5.  Qualora  non   sia   possibile   provvedere   in   altro   modo
all'attivazione  di insegnamenti ufficiali a scelta, o obbligatori in
nuovi  corsi  di  studio  o  quando   si   tratti   di   insegnamenti
professionalizzanti  per cui non vi siano docenti universitari con le
idonee competenze,  le  facolta',  nell'ambito  della  programmazione
delle  risorse  per la didattica di cui all'art. 11, possono proporre
la stipula di contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione
scientifica e/o professionale che non  insegnino  presso  universita'
italiane; tali contratti, per ciascun corso di studio, possono essere
attivati  in  numero  non  superiore  a  un  terzo degli insegnamenti
ufficiali in esso impartiti.
  Gli  insegnamenti  ufficiali  possono  essere  integrati  con corsi
tenuti per contratto da studiosi od esperti di elevata qualificazione
che non insegnino presso universita' italiane o con cicli di  lezioni
tenuti  da  professori  di  ruolo  o  da ricercatori confermati; tali
contratti possono essere attivati in misura non superiore  al  decimo
degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facolta'.
  Qualora  siano  state  stipulate  convenzioni  con  enti pubblici e
privati  le  funzioni  di  professore  a  contratto  possono   essere
attribuite  anche  in soprannumero e senza oneri per l'Universita' ad
esperti appartenenti agli stessi enti. I contratti  hanno  la  durata
massima  di  un  anno accademico e non possono essere attribuiti alla
stessa persona per piu' di tre volte in  un  quinquennio;  deroghe  a
tale  limite  possono  essere  concesse  con  decreto del rettore, su
proposta delle facolta' e  previa  delibera  del  senato  accademico,
esclusivamente  ove  non  si possano impartire o integrare altrimenti
insegnamenti professionalizzanti o ad alto contenuto tecnologico,  in
settori  per  i  quali  non  vi siano docenti universitari con idonee
competenze. I contratti non danno luogo a trattamento assistenziale e
previdenziale; l'Universita'  provvede  alla  copertura  assicurativa
privata  contro gli infortuni. I contratti sono stipulati su proposta
delle facolta' con delibera del consiglio di amministrazione,  previo
parere conforme del senato accademico.
  6.   Subordinatamente   alla  copertura  dei  corsi  ufficiali  con
personale della facolta', i corsi liberi sono svolti da professori di
ruolo o fuori ruolo, da ricercatori confermati, da gia' professori di
ruolo che non siano stati destituti e da liberi docenti.