Art. 2. L'art. 32 (Organizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli accademici) dello statuto dell'Universita' degli studi di Genova e' riformulato come segue: Art. 32.(Organizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli accademici) - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma, di laurea, di dottorato di ricerca, nonche' delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali e' stabilito dai consigli delle competenti strutture didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento e in conformita' al regolamento didattico di Ateneo. In particolare, gli ordinamenti degli studi sono definiti: a) per i corsi di diploma e di laurea, per le scuole di specializzazione, per le scuole dirette a fini speciali dal consiglio di facolta' su proposta rispettivamente dei consigli di corso di diploma o di laurea o del consiglio della scuola, ove costituiti; b) per i corsi di dottorato di ricerca, dai consigli di dipartimento o facolta' cui il dottorato afferisce, su proposta del collegio dei docenti del dottorato. 2. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni cattedratiche, di seminari, di esercitazioni e di attivita' di laboratorio. Di norma, le lezioni sono pubbliche. 3. Gli insegnamenti ufficiali, elencati nelle tabelle degli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, sono obbligatori o a scelta e la loro durata e' stabilita dagli ordinamenti didattici del corso di studio in cui sono impartiti. Possono essere inoltre attivati, in aggiunta agli insegnamenti ufficiali, corsi liberi eventualmente pareggiati agli insegnamenti ufficiali. Ciascun docente tiene un registro dell'attivita' didattica svolta, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. 4. La responsabilita' didattica degli insegnamenti ufficiali e' affidata a professori di ruolo e a ricercatori confermati con la condizione che tutti i professori di ruolo siano responsabili di almeno un insegnamento ufficiale. Il corso puo' articolarsi in moduli didattici, che costituiscono parti separabili del corso. Tali moduli possono essere affidati a professori di ruolo o a ricercatori confermati, su richiesta o col consenso del responsabile del corso. Fermi restando i doveri didattici dei professori e dei ricercatori stabiliti dai rispettivi stati giuridici, per gli insegnamenti articolati in moduli il responsabile deve tenere almeno un modulo. Gli ordinamenti degli studi possono prevedere il coordinamento di piu' insegnamenti ufficiali in un unico corso integrato. 5. Qualora non sia possibile provvedere in altro modo all'attivazione di insegnamenti ufficiali a scelta, o obbligatori in nuovi corsi di studio o quando si tratti di insegnamenti professionalizzanti per cui non vi siano docenti universitari con le idonee competenze, le facolta', nell'ambito della programmazione delle risorse per la didattica di cui all'art. 11, possono proporre la stipula di contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica e/o professionale che non insegnino presso universita' italiane; tali contratti, per ciascun corso di studio, possono essere attivati in numero non superiore a un terzo degli insegnamenti ufficiali in esso impartiti. Gli insegnamenti ufficiali possono essere integrati con corsi tenuti per contratto da studiosi od esperti di elevata qualificazione che non insegnino presso universita' italiane o con cicli di lezioni tenuti da professori di ruolo o da ricercatori confermati; tali contratti possono essere attivati in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facolta'. Qualora siano state stipulate convenzioni con enti pubblici e privati le funzioni di professore a contratto possono essere attribuite anche in soprannumero e senza oneri per l'Universita' ad esperti appartenenti agli stessi enti. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere attribuiti alla stessa persona per piu' di tre volte in un quinquennio; deroghe a tale limite possono essere concesse con decreto del rettore, su proposta delle facolta' e previa delibera del senato accademico, esclusivamente ove non si possano impartire o integrare altrimenti insegnamenti professionalizzanti o ad alto contenuto tecnologico, in settori per i quali non vi siano docenti universitari con idonee competenze. I contratti non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale; l'Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. I contratti sono stipulati su proposta delle facolta' con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere conforme del senato accademico. 6. Subordinatamente alla copertura dei corsi ufficiali con personale della facolta', i corsi liberi sono svolti da professori di ruolo o fuori ruolo, da ricercatori confermati, da gia' professori di ruolo che non siano stati destituti e da liberi docenti.