Art. 3.
  Per la produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata
"Vin Santo di Montepulciano", in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del  disciplinare  medesimo,  possono
essere  iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto
nel sopracitato art. 15 della legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  i
vigneti  in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse
da quelle indicate nel  sopra  citato  art.  2  del  disciplinare  di
produzione,  purche'  esse  non superino del 15% il totale delle viti
dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui  al
comma  precedente,  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.