Art. 5. I vini da tavola ad indicazione geografica tipologia "Vin Santo", ottenuti da uve prodotte fino alla vendemmia 1994 nella zona di produzione di cui all'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi allo stato sfuso o gia' confezionati o in corso di confezionamento potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la rispettiva indicazione geografica, anche se non rispondenti ai parametri previsti per le rispettive tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano". I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio.