Art. 5.
  I vini da tavola ad indicazione geografica tipologia  "Vin  Santo",
ottenuti  da  uve  prodotte  fino  alla  vendemmia 1994 nella zona di
produzione di cui all'art. 3 dell'annesso disciplinare di  produzione
che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi allo
stato  sfuso  o  gia'  confezionati  o  in  corso  di confezionamento
potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con
la rispettiva indicazione geografica, anche  se  non  rispondenti  ai
parametri   previsti   per   le   rispettive  tipologie  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano".
  I produttori che intendono usufruire della possibilita' di  cui  al
precedente  comma  devono  denunciare le proprie giacenze dei vini di
cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale  del  presente  decreto  all'ufficio  periferico
dell'ispettorato   centrale   repressioni   frodi   competente    per
territorio.