(all. 1 - art. 1)
                                                              ANNESSO
DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE
CONTROLLATA "VIN SANTO DI MONTEPULCIANO".
                               Art. 1.
   La   denominazione   di   origine   controllata   "Vin   Santo  di
Montepulciano" e' riservata al vino che risponde alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   La   denominazione   di   origine   controllata   "Vin   Santo  di
Montepulciano" puo' essere integrata dalle specificazioni  Riserva  e
Occhio di pernice.
                               Art. 2.
  La   denominazione   di   origine   controllata   "Vin   Santo   di
Montepulciano"  e  le  sue  specificazioni  "riserva"  e  "occhio  di
pernice"  sono  riservate  ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
varietale:
   "Vin  Santo  di  Montepulciano"  e  "Vin  Santo  di Montepulciano"
riserva:
    Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto  Pulcinculo),
Trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%.
   Possono  concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per
un massimo del 30% purche' raccomandati o autorizzato nella provincia
di Siena. Sono esclusi i vitigni aromatici.
   "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice:
    Sangiovese (Prugnolo Gentile) minimo 50%;
    altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena
da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata   "Vin   Santo   di   Montepulciano"   -  "Vin  Santo  di
Montepulciano" riserva -  "Vin  Santo  di  Montepulciano"  Occhio  di
pernice,  corrisponde  al  territorio  amministrativo  del  comune di
Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante  (Valdichiana)
delimitata  da due linee. La prima linea partendo dall'incrocio della
linea  ferroviaria  Siena-Chiusi   con   il   confine   comunale   di
Montepulciano    nei    pressi    del    podere    "Confine",   segue
ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a  raggiungere  la
suddetta  ferrovia  a  nord della stazione ferroviaria di Montallese.
Detto confine segue quindi la  suddetta  linea  ferroviaria  fino  al
punto di partenza.
   L'altra  linea  partendo  dal  punto  in  cui  il confine comunale
interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo
in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad  incontrare  la
strada  padule  a  quota 253; segue quindi la predetta strada fino al
bivio con la strada vicinale delle fornaci con la quale si identifica
fino all'innesto con la strada  Luretana  per  Valiano;  la  percorre
verso  ovest,  per  breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce
che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.
                               Art. 4.
   La resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata  non
deve superare 80 q.li.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Vin Santo di Montepulciano" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del  20%
i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
   Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Vin Santo  di
Montepulciano"  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e,
comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti di cui alla legge  12  febbraio  1992,  n.  164,
unicamente  i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i
cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a  600  mt.
s.l.m. e non inferiore a 260 mt. s.l.m.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   I  nuovi  impianti dovranno essere realizzati con un numero minimo
di 3.300 piante per ettaro.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   di   conservazione   e   di
invecchiamento  obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere
effettuate all'interno del territorio amministrativo  del  comune  di
Montepulciano.
   Le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere effettuate in
provincia di Siena.
   La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del  periodo  di
invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.
   Le  uve  provenienti  dai  vigneti iscritti all'albo del "Chianti"
d.o.c.g., all'albo  del  "Vino  Nobile  di  Montepulciano"  d.o.c.g.,
all'albo  del  "Rosso di Montepulciano" d.o.c. e all'albo del "Bianco
Vergine Valdichiana" d.o.c., possono essere destinate alla produzione
dei  vini  "Vin  Santo  di  Montepulciano"  d.o.c.,  "Vin  Santo   di
Montepulciano"  riserva  d.o.c. e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio
di pernice d.o.c., qualora i produttori interessati optino in tutto o
in parte per tali rivendicazioni in sede di  denuncia  annuale  delle
uve e del vino.
   Nella vinificazione dei vini a d.o.c. "Vin Santo di Montepulciano"
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini
le  loro  peculiari  caratteristiche.  In particolare il tradizionale
metodo di vinificazione prevede quanto appresso:
    le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita  e
messe  ad  appassire  in  locali  idonei;  e'  ammessa  una  parziale
disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve
raggiungere  dopo  l'appassimento  il  28%  per  il  "Vin  Santo   di
Montepulciano"  d.o.c  e  per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva
d.o.c. e il 29% per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice
d.o.c.;
    l'uva deve essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di
raccolta  per  il  "Vin  Santo  di  Montepulciano";  del  15  gennaio
dell'anno  successivo  per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva; e
del  28  febbraio  dell'anno  successivo  per  il   "Vin   Santo   di
Montepulciano" Occhio di pernice;
    la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti
in  legno di capacita' non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di
Montepulciano"; in caratelli di capacita' non superiore a  125  litri
per  il  "Vin  Santo  di  Montepulciano"  riserva;  in  caratelli  di
capacita'  non  superiore  a  litri  75  per   il   "Vin   Santo   di
Montepulciano" Occhio di pernice;
    per   i  primi  tre  anni  di  entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare e' consentito l'uso di caratelli con volume superiore  a
quelli   sopraindicati   per  l'invecchiamento  di  cui  al  presente
articolo;
    il periodo di invecchiamento minimo in  legno  dovra'  essere  di
anni tre per il "Vin Santo di Montepulciano", anni cinque per il "Vin
Santo  di  Montepulciano"  Riserva,  anni  otto  per il "Vin Santo di
Montepulciano" Occhio di pernice.
                               Art. 6.
   I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Vin  Santo  di
Montepulciano"  all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
  "Vin Santo di Montepulciano":
    colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
    odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
    sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'.
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui almeno il
2% da svolgere;
    estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 20 per mille;
    acidita' totale minimo: 4,5 per mille;
    acidita'  volatile:  massimo  il  10%  del  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo.
  "Vin Santo di Montepulciano" riserva:
    colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
    odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
    sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita';
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo 17% di cui minimo
14,5% svolto e minimo 2,5% da svolgere;
    estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 22 per mille;
    acidita' totale minimo: 4,5 per mille;
    acidita'  volatile:  massimo  il  10%  del  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo.
    "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice:
    colore:  tra  ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si
fa marrone con l'eta';
    odore: profumo intenso, ricco,  complesso,  di  frutta  matura  e
altre sfumature;
    sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo 18% di cui minimo 15%
svolto e minimo 3% da svolgere;
    estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 25 per mille;
    acidita' totale minimo: 4,5 per mille;
    acidita'  volatile:  massimo  il  10%  del  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo.
                               Art. 7.
   Alle  denominazioni  di  origine  controllata di cui all'art. 2 e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste   nel  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'  consentito  tuttavia  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche  che  facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie,
zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il  vino  cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata "Vin Santo di
Montepulciano" deve  essere  immesso  al  consumo  esclusivamente  in
bottiglie  di  tipo bordolese o similari di capacita' non superiore a
0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.