IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visti gli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31; Visto l'art. 6 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, riguardante misure sui rimborsi d'imposta, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121; Visto l'art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente modifiche alla previgente normativa sui rimborsi; Visto l'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, riguardante misure sui rimborsi d'imposta, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1980 riguardante le modalita' per l'esecuzione di rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1991 concernente le modalita' per l'esecuzione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con accredito in conto corrente bancario; Ritenuta l'opportunita' di limitare la procedura automatizzata di cui all'art. 42-bis del decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai soli rimborsi spettanti alle persone fisiche; Tenuto conto che per la determinazione delle modalita' per l'esecuzione dei rimborsi mediante procedura automatizzata secondo le disposizioni normative soprarichiamate occorre procedere all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, cosi' come previsto dal quinto e ottavo comma dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dalla citata legge n. 247 e modificato dalla citata legge n. 413; Decreta: Art. 1. 1. Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo e tipo di imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. 2. Per i rimborsi d'imposta sul reddito delle persone fisiche relativi alle indennita' di fine rapporto, previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono formate distinte liste di rimborso contenenti gli stessi dati di cui al comma precedente. 3. Nella formazione delle liste di cui ai precedenti commi, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli indicati nella dichiarazione originante il rimborso; dalle liste devono essere esclusi i nominativi relativi ai contribuenti per i quali manchi la suddetta rispondenza ovvero per i quali il rimborso risulti gia' effettuato o non superiore a lire ventimila, nonche' quelli che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Le liste di rimborso, dopo i controlli di cui al precedente comma, devono essere conservate negli archivi dell'ufficio o del centro di servizio. I riassunti riepilogativi appositamente predisposti che riportano gli estremi e il totale delle partite di rimborso delle singole liste, sono sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce.