Art. 10. 1. Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dall'azienda di credito - per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per l'accreditamento a favore delle aziende di credito - presso la medesima filiale indicata dal contribuente. 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, la direzione generale dell'azienda di credito deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente per l'emissione di quietanza d'entrata mod. 121-T con l'imputazione al capo X, cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. 3. La sezione di tesoreria rilascia l'originale ed il secondo estratto delle quietanze in parola all'azienda di credito versante. 4. Quest'ultima provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed i documenti giustificativi dei versamenti al Centro informativo del dipartimento delle entrate che da' comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte ed ai centri di servizio per consentire l'annotazione del mancato rimborso.