Art. 10.
  1. Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari  per
cessazione  del  rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno
trattenute dall'azienda di credito  -  per  un  periodo  di  sessanta
giorni    decorrenti    dalla   data   di   scadenza   prevista   per
l'accreditamento a favore  delle  aziende  di  credito  -  presso  la
medesima filiale indicata dal contribuente.
  2.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al comma 1, la
direzione generale dell'azienda di credito deve  riversare  le  somme
non  corrisposte  agli  interessati  presso  la  sezione di tesoreria
territorialmente competente per l'emissione  di  quietanza  d'entrata
mod.  121-T  con  l'imputazione  al capo X, cap. 3305, dello stato di
previsione dell'entrata dello Stato.
  3. La sezione di  tesoreria  rilascia  l'originale  ed  il  secondo
estratto delle quietanze in parola all'azienda di credito versante.
  4. Quest'ultima provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed
i  documenti  giustificativi dei versamenti al Centro informativo del
dipartimento  delle  entrate  che  da'  comunicazione   dell'avvenuto
riversamento  agli  uffici delle imposte ed ai centri di servizio per
consentire l'annotazione del mancato rimborso.