Art. 11. 1. L'istanza di cui all'art. 2 puo essere presentata alle aziende di credito a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'estinzione dei rimborsi tramite accreditamento in conto corrente bancario inizia con gli ordinativi collettivi di pagamento da emettere nel semestre solare successivo a quello in cui avra' inizio la presentazione dell'istanza alle aziende di credito.