Art. 11.
  1. L'istanza di cui all'art. 2 puo essere presentata  alle  aziende
di credito a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  2.  L'estinzione  dei  rimborsi  tramite  accreditamento  in  conto
corrente  bancario  inizia con gli ordinativi collettivi di pagamento
da emettere nel semestre solare successivo  a  quello  in  cui  avra'
inizio la presentazione dell'istanza alle aziende di credito.