Art. 3.
  1. Sulla base degli archivi magnetici centralizzati,  contenenti  i
dati  definitivi  della  liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
delle persone fisiche, cosi'  come  confermati  dagli  uffici  e  dai
centri  di  servizio,  il  Centro  informativo del dipartimento delle
entrate, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti
magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento
della procedura automatizzata. Per l'identificazione  degli  elementi
concernenti  le  singole  partite  di rimborso, il predetto Centro si
avvale dei dati contabili memorizzati a seguito  della  procedura  di
liquidazione  delle  dichiarazioni  presentate dalle persone fisiche,
nonche' dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in
possesso dell'archivio anagrafico dell'anagrafe  tributaria  e  degli
altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette
e dai centri di servizio.
  2.  I  supporti  magnetici di cui al comma 1, formati distintamente
per periodo e tipo  d'imposta  e  per  modalita'  di  estinzione  del
rimborso,  contengono,  per  ciascun  ufficio delle imposte dirette e
centro  di  servizio,  le  generalita'   del   contribuente   nonche'
l'indicazione  del  domicilio  fiscale,  del  numero di registrazione
della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della  lista  in
cui  esso  e'  riportato  e  dell'importo da rimborsare e nel caso di
accreditamento  in  conto  corrente  bancario   anche   l'indicazione
dell'azienda   di   credito   presso   la   quale  verra'  effettuata
l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie.
  3. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate  controlla,
in  via  automatica,  la  corrispondenza  tra i dati delle partite di
rimborso di cui al comma 1 del presente articolo e i dati delle liste
formate in fase di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.
  4. L'ammontare degli interessi calcolati dal Centro  informativo  a
norma dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato.
  5.  Il  Centro  informativo del dipartimento delle entrate fornisce
agli uffici delle  imposte  ed  ai  centri  di  servizio  competenti,
riassunti  riepilogativi che riportano gli estremi ed il totale delle
partite di rimborso contenute nelle singole liste e  la  lista  delle
partite   di   rimborso   che   rimangono   escluse  dalla  procedura
automatizzata, perche' non superiori a lire ventimila, o per le quali
non sono disponibili i dati di cui al comma 2, o che si riferiscono a
dichiarazioni presentate oltre un mese dalla scadenza del termine.
  6. I supporti, recanti anche  l'indicazione  della  data  entro  la
quale,  in  relazione agli interessi calcolati, devono essere formati
gli ordinativi diretti collettivi di pagamento e l'elenco  nel  quale
e'   inserita   ciascuna   partita   di   rimborso,  nonche'  i  dati
riepilogativi di ciascun elenco,  sono  periodicamente  inviati  alla
Banca  d'Italia  -  Servizio  di  tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di Roma-Tuscolano.