Art. 3. 1. Sulla base degli archivi magnetici centralizzati, contenenti i dati definitivi della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, cosi' come confermati dagli uffici e dai centri di servizio, il Centro informativo del dipartimento delle entrate, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata. Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto Centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di liquidazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, nonche' dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in possesso dell'archivio anagrafico dell'anagrafe tributaria e degli altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio. 2. I supporti magnetici di cui al comma 1, formati distintamente per periodo e tipo d'imposta e per modalita' di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio delle imposte dirette e centro di servizio, le generalita' del contribuente nonche' l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso e' riportato e dell'importo da rimborsare e nel caso di accreditamento in conto corrente bancario anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verra' effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie. 3. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate controlla, in via automatica, la corrispondenza tra i dati delle partite di rimborso di cui al comma 1 del presente articolo e i dati delle liste formate in fase di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. 4. L'ammontare degli interessi calcolati dal Centro informativo a norma dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato. 5. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate fornisce agli uffici delle imposte ed ai centri di servizio competenti, riassunti riepilogativi che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso contenute nelle singole liste e la lista delle partite di rimborso che rimangono escluse dalla procedura automatizzata, perche' non superiori a lire ventimila, o per le quali non sono disponibili i dati di cui al comma 2, o che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese dalla scadenza del termine. 6. I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento e l'elenco nel quale e' inserita ciascuna partita di rimborso, nonche' i dati riepilogativi di ciascun elenco, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano.