Art. 4. 1. Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 3, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione degli elenchi di rimborso, previsti dal comma 3 dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal Centro informativo del dipartimento delle entrate deve essere integrato con il numero del vaglia cambiario. 2. Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio, il tipo d'imposta, il periodo d'imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere, nonche' il numero delle partite comprese nell'elenco. 3. Gli elenchi cosi redatti, ciascun foglio dei quali e' contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati per la loro archiviazione dal Centro informativo del dipartimento delle entrate che cura la predisposizione di una copia da distribuire agli uffici interessati. 4. La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata.