Art. 4.
  1. Entro trenta giorni dalla ricezione dei  supporti  magnetici  di
cui all'art. 3, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale
dello  Stato  -  Sezione  di  Roma-Tuscolano, provvede alla redazione
degli elenchi di rimborso, previsti dal comma 3 dell'art. 42-bis  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia  cambiario
e  per  le  partite  da  rimborsare  mediante accreditamento in conto
corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo  dei  supporti
magnetici  ricevuti  dal  Centro  informativo  del dipartimento delle
entrate deve essere integrato con il numero del vaglia cambiario.
  2. Ciascun elenco deve essere  corredato  di  un  frontespizio  sul
quale   sono   evidenziati   il  numero  identificativo  dell'elenco,
l'indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio, il
tipo d'imposta, il periodo d'imposta di riferimento, la data entro la
quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da
rimborsare e degli interessi  da  corrispondere,  nonche'  il  numero
delle partite comprese nell'elenco.
  3.   Gli   elenchi  cosi  redatti,  ciascun  foglio  dei  quali  e'
contrassegnato dalla Banca d'Italia  con  un  timbro  identificativo,
sono  ritirati  per  la loro archiviazione dal Centro informativo del
dipartimento delle entrate che cura la predisposizione di  una  copia
da distribuire agli uffici interessati.
  4.  La  Banca  d'Italia  -  Servizio di tesoreria provinciale dello
Stato  -  Sezione  di  Roma-Tuscolano,  provvede  alla  custodia  dei
supporti  magnetici  ricevuti,  garantendone  la sicurezza durante le
fasi della procedura automatizzata.