Art. 5. 1. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate controlla l'esattezza del computo degli interessi. 2. Eseguiti tali controlli, il direttore del Centro informativo o chi lo sostituisce, firma un prospetto riepilogativo, prodotto in via automatica, degli elenchi di rimborso. 3. In base al prospetto di cui al comma precedente, il Centro informativo del dipartimento delle entrate cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento apponendovi l'indicazione della data dalla quale puo' iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario. 4. Qualora, in relazione alla data indicata nell'elenco, non risulti possibile la tempestiva formazione degli ordinativi di pagamento, ne verra' data comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, che provvedera' al conseguente stralcio di tutte le partite incluse nell'elenco stesso. Tali partite saranno comprese in un successivo elenco di rimborso riferito ad un nuovo periodo di validita' ai fini del calcolo degli interessi. 5. Sulla base di apposito decreto ministeriale che dispone, con riferimento a ciascun ufficio delle imposte dirette e centro di servizio, l'impegno della spesa relativa alla parte dei rimborsi principali, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi ed il numero di partite da rimborsare, nonche' il contemporaneo pagamento, autorizzando la emissione dei relativi titoli, vengono formati ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del comma quarto dell'art. 42-bis e del comma secondo dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 6. In caso di dichiarazione congiunta, il Centro informativo del dipartimento delle entrate predispone apposita comunicazione diretta al coniuge non intestatario del rimborso, relativa all'avvenuto accreditamento del rimborso stesso in conto corrente bancario o all'avvenuta emissione del vaglia di rimborso. Tale comunicazione e' inviata solo se il domicilio fiscale risulta diverso da quello dell'intestatario del rimborso stesso.