Art. 5.
  1. Il Centro informativo del dipartimento delle  entrate  controlla
l'esattezza del computo degli interessi.
  2.  Eseguiti  tali controlli, il direttore del Centro informativo o
chi lo sostituisce, firma un prospetto riepilogativo, prodotto in via
automatica, degli elenchi di rimborso.
  3. In base al prospetto di  cui  al  comma  precedente,  il  Centro
informativo  del  dipartimento  delle  entrate cura periodicamente la
predisposizione   degli   ordinativi   di    pagamento    apponendovi
l'indicazione  della  data  dalla  quale  puo' iniziare il pagamento,
distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e
per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente
bancario.
  4. Qualora,  in  relazione  alla  data  indicata  nell'elenco,  non
risulti  possibile  la  tempestiva  formazione  degli  ordinativi  di
pagamento,  ne  verra'  data  comunicazione  alla  Banca  d'Italia  -
Servizio   di   tesoreria   provinciale  dello  Stato  -  Sezione  di
Roma-Tuscolano, che provvedera' al conseguente stralcio di  tutte  le
partite  incluse nell'elenco stesso. Tali partite saranno comprese in
un successivo elenco di rimborso riferito  ad  un  nuovo  periodo  di
validita' ai fini del calcolo degli interessi.
  5.  Sulla  base  di  apposito decreto ministeriale che dispone, con
riferimento a ciascun ufficio  delle  imposte  dirette  e  centro  di
servizio,  l'impegno  della  spesa  relativa  alla parte dei rimborsi
principali, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi ed il
numero di partite da rimborsare, nonche' il contemporaneo  pagamento,
autorizzando  la  emissione  dei  relativi  titoli,  vengono  formati
ordinativi diretti  collettivi  di  pagamento  separatamente  per  il
rimborso  d'imposta  e  per  il pagamento degli interessi a norma del
comma quarto dell'art. 42-bis e del comma  secondo  dell'art.  44-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
  6. In caso di dichiarazione congiunta, il  Centro  informativo  del
dipartimento  delle entrate predispone apposita comunicazione diretta
al coniuge  non  intestatario  del  rimborso,  relativa  all'avvenuto
accreditamento  del  rimborso  stesso  in  conto  corrente bancario o
all'avvenuta emissione del vaglia di rimborso. Tale comunicazione  e'
inviata  solo  se  il  domicilio  fiscale  risulta  diverso da quello
dell'intestatario del rimborso stesso.