Art. 6. 1. La Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto ministeriale e gli ordinativi di pagamento, procede ai controlli previsti dall'art. 6 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e, effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette gli ordinativi stessi alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza.