Art. 6.
  1. La  Ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  delle  finanze,
ricevuti  il  decreto  ministeriale  e  gli  ordinativi di pagamento,
procede ai controlli previsti dall'art. 6 della legge 31 maggio 1977,
n. 247, e, effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette  gli
ordinativi   stessi  alla  Direzione  generale  del  tesoro  per  gli
adempimenti di competenza.