Art. 8.
  1. La Banca d'Italia -  Servizio  di  tesoreria  provinciale  dello
Stato  -  Sezione  di  Roma-Tuscolano,  procede  all'estinzione degli
ordinativi  di  pagamento  in  conto   corrente   ricevuti   mediante
accreditamenti  in  conto  corrente accesi presso la Banca d'Italia a
favore  delle  aziende  di  credito,  anche  attraverso  un  istituto
centrale di categoria.
  2.  Entro  il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di
ricezione degli ordinativi diretti, la predetta sezione  provvede  ad
effettuare  la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di
pagamento  e  gli  importi  che  risultano  registrati  sui  supporti
magnetici  di  cui  all'art.  3  e trasmette i supporti stessi ad una
apposita societa' di servizio, la quale cura  la  trasmissione  delle
relative   informazioni   al  sistema  bancario  avvalendosi  di  una
specifica procedura.
  3. Il decimo giorno  lavorativo  successivo  alla  ricezione  degli
ordinativi   diretti,  la  sezione  di  tesoreria  di  Roma-Tuscolano
provvede all'estinzione  degli  stessi  ed  al  riconoscimento  degli
importi  spettanti  alle  aziende  di  credito  sui  rispettivi conti
accentrati.
  4.  Il  quinto   giorno   lavorativo   successivo   a   quello   di
riconoscimento  delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende
di credito, sulla base delle informazioni ricevute dalla societa'  di
servizio  sopra  menzionata  e  delle  proprie  evidenze,  effettuano
l'accreditamento  dei  crediti  d'imposta  nei  conti  correnti   dei
beneficiari.
  5.  Le  aziende  di  credito  inviano  comunicazione  dell'avvenuto
accredito al contribuente, mediante estratto conto, con l'indicazione
della causale del rimborso, delle somme accreditate distintamente per
imposta ed interessi e del relativo periodo d'imposta.