Art. 8. 1. La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamenti in conto corrente accesi presso la Banca d'Italia a favore delle aziende di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria. 2. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 e trasmette i supporti stessi ad una apposita societa' di servizio, la quale cura la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura. 3. Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi diretti, la sezione di tesoreria di Roma-Tuscolano provvede all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati. 4. Il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende di credito, sulla base delle informazioni ricevute dalla societa' di servizio sopra menzionata e delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei crediti d'imposta nei conti correnti dei beneficiari. 5. Le aziende di credito inviano comunicazione dell'avvenuto accredito al contribuente, mediante estratto conto, con l'indicazione della causale del rimborso, delle somme accreditate distintamente per imposta ed interessi e del relativo periodo d'imposta.