Art. 2.
 
  1. Per il funzionamento della predetta delegazione organizzativa si
applica  l'articolo  2, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto,
della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attivita'
della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano
sullo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri,  si
applicano  le  disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto
dell'articolo  1  della  citata  legge   n.   208   del   1984;   per
l'assolvimento  dei  relativi compiti, viene autorizzata l'assunzione
di tre unita' di personale con contratto di diritto  privato  per  un
periodo  non  superiore  a  sei  mesi;  il  rendiconto delle spese e'
presentato entro  il  termine  finale  di  durata  della  delegazione
stessa.
 
          Riferimenti normativi:
             - La legge n. 208/1984 reca: norme sull'organizzazione e
          sul finanziamento del semestre di presidenza italiana della
          CEE. Si trascrive il testo dei commi secondo, terzo, quarto
          e  quinto  dell'art.  1 e dei commi secondo, terzo, quarto,
          quinto e sesto dell'art. 2 di detta legge:
             "Art. 1. - Comma primo (Omissis).
             Il   Ministero   degli   affari   esteri   provvede    a
          somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo
          svolgimento  dei  predetti  periodi  di presidenza mediante
          aperture di credito a favore del capo della delegazione  di
          cui  al  successivo  art.  2, di importo anche eccedente il
          limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18  novembre
          1923, n. 2440, e successive modificazioni.
             In  relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed
          alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i
          lavori, le forniture  e  le  prestazioni  di  servizi  sono
          eseguiti  in  deroga alle norme sulla contabilita' generale
          dello Stato.
             Le somme non impegnate o  non  erogate  nell'ambito  del
          primo   esercizio   finanziario   di   ciascun  periodo  di
          presidenza   possono   essere   utilizzare   nell'esercizio
          successivo.
             Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  sulle  predette
          aperture di credito e' presentato, entro  nove  mesi  dalla
          conclusione   di   ciascun   periodo  di  presidenza,  alla
          ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  degli   affari
          esteri,  la  quale  ne  curera'  l'inoltro  alla  Corte dei
          conti".
             "Art. 2. - Comma primo (Omissis).
             Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente
          comma  potranno  essere  collocati   a   disposizione   con
          incarico,  per  tutta  la  durata della delegazione stessa,
          fino  ad  un  massimo  di  tre  funzionari  della  carriera
          diplomatica  del Ministero degli affari esteri, in deroga a
          quanto previsto  ed  in  aggiunta  al  contingente  fissato
          dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio 1967, n. 18.
             Per  lo  stesso  periodo potranno essere collocati fuori
          ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai
          sensi della presente legge, fino ad  un  massimo  di  sette
          funzionari  appartenenti  ad  altre  amministrazioni  dello
          Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.
             Resta  comunque  a  carico  delle   amministrazioni   di
          provenienza   dei   predetti   il   trattamento   economico
          metropolitano.
             Per  fronteggiare  tempestivamente   gli   indifferibili
          adempimenti  connessi  con  la  gestione  della  presidenza
          italiana,  i  componenti  la  delegazione,  nel  territorio
          nazionale,  nel  limite  di un contingente di venti unita',
          possono essere  autorizzati  annualmente,  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro
          un  numero  massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del Ministro degli affari esteri, di concerto con
          i  Ministri  del  tesoro  e  per  la   funzione   pubblica,
          comprensive  di  ogni  altra maggiore prestazione eccedente
          l'orario d'obbligo resa  a  qualsiasi  titolo  nel  periodo
          autorizzato.
             Ai  componenti  la  delegazione che si recano all'estero
          viene corrisposta per l'intera  durata  della  missione  la
          maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la
          generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del
          30  per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno
          1926, n. 941, ed in deroga ai  limiti  di  durata  previsti
          dallo  stesso  art.  3 e dal successivo art. 7 del predetto
          regio decreto".