Art. 2. 1. Per il funzionamento della predetta delegazione organizzativa si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attivita' della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; per l'assolvimento dei relativi compiti, viene autorizzata l'assunzione di tre unita' di personale con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a sei mesi; il rendiconto delle spese e' presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.
Riferimenti normativi: - La legge n. 208/1984 reca: norme sull'organizzazione e sul finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE. Si trascrive il testo dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 1 e dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2 di detta legge: "Art. 1. - Comma primo (Omissis). Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo art. 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzare nell'esercizio successivo. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti". "Art. 2. - Comma primo (Omissis). Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione. Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato. Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto".