Art. 3.
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire  ((  1.625  milioni per l'anno 1996, )) ed a lire 78 milioni per
l'anno 1997, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1996,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.