Art. 2.
                             Definizioni

   Ai fini del presente decreto, si intende per:
      "A.D.R.":    l'accordo    europeo    relativo    al   trasporto
internazionale  di  merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il
30 settembre 1957, con le relative modifiche:
       "allegati  A e B": gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE
e  le  loro  modificazioni,  adottate  con  le  procedure di cui agli
articoli  8  e  9  della  medesima direttiva, che costituiscono parte
integrante del presente decreto;
       "veicolo":  ogni  veicolo  a  motore,  completo  o incompleto,
destinato  a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote
e  una  velocita'  massima di progetto superiore a 25 km l'ora, cosi'
come  i  suoi  rimorchi  ad  eccezione dei veicoli che si spostano su
rotaia,  dei  trattori  agricoli  e  forestali  e di tute le macchine
mobili;
       "merci  pericolose":  le materie e i prodotti il cui trasporto
su   strada   e'  vietato,  oppure  autorizzato  solo  a  determinate
condizioni degli allegati A e B;
       "trasporto":  qualsiasi  operazione  di  trasporto  su  strada
effettuato  da  un  veicolo,  in  tutto  o  in parte su strade di uso
pubblico  situate  nel territorio nazionale, comprese le attivita' di
carico e scarico contemplate negli allegati A e B, fatto salvo il re-
gime  previsto  dalla  legislazione  nazionale per quanto riguarda la
responsabilita' derivante da queste operazioni.
   Le  operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro
chiuso sono escluse dalla presente definizione;
       "autorita'  competente":  salvo diversa esplicita indicazione,
per  autorita'  competente deve intendersi: Ministero dei trasporti e
della  navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione - Roma.