Art. 4.
                             Restrizioni

   1. Fatte salve altre norme comunitarie, segnatamente in materia di
accesso  al mercato, e' consentito disciplinare o vietare, unicamente
per  motivi  non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali,
segnatamente,   ragioni   di   sicurezza   nazionale   o   di  tutela
dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio
nazionale.
   2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attivita'
dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio
nazionale  autorizzate  dal  marginale  10599 dell'allegato B, devono
riguardare  unicamente  gli aspetti locali, devono essere applicabili
al  trasporto  nazionale  e internazionale e non devono creare alcuna
discriminazione.
   3.  E' consentito applicare disposizioni piu' rigorose riguardo al
trasporto   effettuato   con   veicoli   immatricolati   o  messi  in
circolazione   sul   territorio  nazionale,  fatta  eccezione  per  i
requisiti relativi alla costruzione.
   4.  Qualora  si ritenga che le disposizioni applicabili in materia
di  sicurezza  si  siano rivelate insufficienti in caso di incidente,
per  limitare  i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente
intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4,
della direttiva 94/55/CE.
   5.  Restano  in vigore le disposizioni nazionali applicabili al 31
dicembre 1996, concernenti:
      il trasporto di materie della classe 1.1;
      il  trasporto  di  gas tossici instabili e/o infiammabili della
classe 2;
      il trasporto di materie contenenti diossina o furano;
      il  trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000
litri di capacita', di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1,
6.1 o 8 che non figurano sotto una lettera b) o c) di tali classi.
   Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:
      il  divieto  di  effettuare  i  suddetti  trasporti  su  strada
allorche'  gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o
via navigabile;
      l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;
      qualsiasi   altra   disposizione  relativa  all'imballaggio  di
materie contenenti diossina o furano.