Art. 5. Esenzioni 1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica un tratto di trasporto marittimo o aereo. 2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitate nel territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo' essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso delle lingue diverse da quella contemplata negli allegati A e B. 3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreche' i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti. 4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale valide fino al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di nuovi recipienti ai sensi del marginale 2212 dell'allegato A e di nuove cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B. Cio' fino a quando i detti allegati non saranno inseriti riferimenti a norme di costruzione e d'impiego di cisterne e recipienti aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I recipienti e le cisterne costruiti anteriormente al 1 gennaio 1999 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza richiesti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, nelle condizioni di origine. 5. E' consentito utilizzare per il trasporto sul territorio nazionale imballaggi costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purche' l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le prove in base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purche' tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli e ispezioni), secondo il seguente schema: grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i 50 litri di capacita': per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione; altri imballaggi metallici e tutti gli imballaggi in materia plastica: per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di fabbricazione, ma non oltre il 31 dicembre 1998. 6. E' consentito fino al 31 dicembre 1998, il trasporto nel territorio nazionale di talune merci pericolose imballate anteriormente al 1 gennaio 1997 a condizione che esse siano classificate, imballate ed etichettate conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile anteriormente al 1 gennaio 1997. 7. E' possibile mantenere disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati A e B per il trasporto nel solo territorio nazionale di piccoli quantitativi di alcune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive. 8. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, e' possibile concedere deroghe temporanee agli allegati A e B, al fine di poter procedere, nel territorio nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria. Gli accordi in deroga convenuti con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base ai marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B, devono concretarsi in accordi multilaterali. Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si applicano senza discriminazione in base alla nazionalita' o al luogo ove ha sede lo speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata massima quinquennale e non sono rinnovabili. 9. E' consentito autorizzare sul territorio nazionale trasporti ad hoc di merci pericolose ovvero trasporti che siano proibiti dagli allegati A e B o che avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati. 10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, paragrafo 2, e' consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare in base alla nazionalita' o al luogo in cui ha sede lo speditore, ovvero il trasportatore, ovvero il destinatario. Ogni ulteriore deroga autorizzata ai sensi dei marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B deve soddisfare i requisiti del comma 8.