Art. 6 Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in circolazione nei Paesi non facenti parte della Unione europea 1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose all'interno della Unione europea medesima, purche' tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.