Art. 2.
  A  decorrere  dalla  data  di  attivazione dei predetti uffici sono
contemporaneamente  soppressi  l'ufficio  tecnico   erariale   e   la
conservatoria  dei  registri immobiliari di Massa Carrara, nonche' la
sezione staccata istituita nella stessa  provincia  a  seguito  della
cessazione  della relativa intendenza di finanza ed aventi competenza
nelle materie  indicate  nell'art.  79,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.