Art. 2. A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio, sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Teramo, nonche' la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.