Art. 2.
  A  decorrere  dalla  data di attivazione del predetto ufficio, sono
contemporaneamente  soppressi  l'ufficio  tecnico   erariale   e   la
conservatoria  dei registri immobiliari di Teramo, nonche' la sezione
staccata istituita nella stessa provincia a seguito della  cessazione
della  relativa  intendenza  di  finanza  ed  aventi competenza nelle
materie indicate nell'art. 79, comma 5, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.