Art. 2.
  A decorrere dalla data di attivazione  dei  predetti  uffici,  sono
contemporaneamente   soppressi  gli  uffici  tecnici  erariali  e  le
conservatorie dei registri immobiliari di Arezzo, Macerata e Sondrio,
nonche' le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito
della cessazione delle  relative  intendenze  di  finanza  ed  aventi
competenza  nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.