Art. 3.
  Fino  alla  revisione  delle  circoscrizioni   territoriali   delle
conservatorie  dei  registri immobiliari, limitatamente ai servizi di
pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le
competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972  emanato
dal  Ministro  delle  finanze di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia e il Ministro del  tesoro,  e  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 269 del 14
ottobre 1972.