Art. 3. Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.