Art. 2. Dopo l'art. 120, concernente le norme comuni alle scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di agraria e' inserito l'art. 121 concernente la scuola di specializzazione in parchi e giardini. Art. 120 (Norme comuni alle scuole di specializzazione della facolta' di agraria). - 1. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. 2. I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. 3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati da Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. 4. Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole. 5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di ateneo nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio della scuola determina, pertanto: a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. 6. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente comma 5, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. 7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. 8. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Art. 121 (Scuola di specializzazione in parchi e giardini). - 1. Presso la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Padova e' istituita la scuola di specializzazione in parchi e giardini. 2. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti: Area 1 - Biologia e sistematica delle piante ornamentali. Settori scientifico-disciplinari: G02C - Orticoltura e floricoltura; E01C - Biologia vegetale applicata; G03A - Assestamento forestale e selvicoltura. G07A - Patologia vegetale; E01E - Fisiologia vegetale. Area 2 - Tecniche vivaistiche. Settori scientifico-disciplinari: G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee; G02B - Coltivazioni arboree; G02C - Orticoltura e floricoltura; G03A - Assestamento forestale e selvicoltura. Area 3 - Impianto, manutenzione e difesa del verde in parchi e giardini. Settori scientifico-disciplinari): G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee; G02B - Coltivazioni arboree; G02C - Orticoltura e floricoltura; G03A - Assestamento forestale e selvicoltura; G06A - Entomologia agraria; G06B - Patologia vegetale. Area 4 - Analisi e progettazione paesaggistica. Settori scientifico-disciplinari): G02C - Orticoltura e floricoltura; H01B - Costruzioni idrauliche; G03A - Assestamento forestale e selvicoltura. Area 5 - Storia dell'arte dei giardini. Settori scientifico-disciplinari): H12X - Storia dell'architettura. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie, in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali e in scienze forestali ed ambientali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 31 ottobre 1996 Il rettore