Art. 2.
  Dopo  l'art.  120,  concernente  le  norme  comuni  alle  scuole di
specializzazione afferenti  alla  facolta'  di  agraria  e'  inserito
l'art.  121  concernente  la  scuola  di specializzazione in parchi e
giardini.
  Art. 120  (Norme  comuni  alle  scuole  di  specializzazione  della
facolta'   di   agraria).  -  1.  Il  conseguimento  dei  diplomi  di
specializzazione consente, nei vari rami di esercizio  professionale,
l'assunzione della qualifica di specialista.
  2.  I  corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600
ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate.
  3. Il numero degli iscritti a ciascun anno  di  corso  puo'  essere
stabilito   annualmente   dal  senato  accademico,  su  proposta  del
consiglio della scuola, in  base  alle  strutture  disponibili,  alle
esigenze  del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
da  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica  ai  sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono  stabilite  dal
consiglio della scuola.
  4.  Sono  titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle
norme relative alle singole scuole di specializzazione.
  Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso  del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere,
accettato dalle competenti autorita' (consiglio della scuola e senato
accademico)  e  che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai
fini delle iscrizioni a dette scuole.
  5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in
conformita' al regolamento didattico di  ateneo  nel  rispetto  della
liberta'    di    insegnamento,    l'articolazione   del   corso   di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio della scuola determina, pertanto:
    a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
    b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'
di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  6.  Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al
precedente comma 5, il  consiglio  della  scuola  dovra'  comprendere
nell'ordinamento  le aree didattiche specificate nelle norme relative
alle singole scuole di specializzazione, alle quali  dovranno  essere
dedicate  almeno  350  ore  di didattica, per un minimo di 50 ore per
ciascuna area. Per  ciascuna  area  i  settori  definiscono  l'ambito
scientifico  e  disciplinare  nel  quale  si  sviluppera' l'attivita'
didattica e verranno reperiti i docenti.
  7.  All'inizio  di  ciascun  corso  gli   specializzandi   dovranno
concordare  con  il  consiglio della scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  potranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  8. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola  stabilisce
convenzioni   con   enti   pubblici   o   privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per  lo  sviluppo  delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Art.  121  (Scuola  di specializzazione in parchi e giardini). - 1.
Presso la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di  Padova
e' istituita la scuola di specializzazione in parchi e giardini.
  2.  Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali
devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti:
Area 1 - Biologia e sistematica delle piante ornamentali.
  Settori scientifico-disciplinari:
   G02C - Orticoltura e floricoltura;
   E01C - Biologia vegetale applicata;
   G03A - Assestamento forestale e selvicoltura.
   G07A - Patologia vegetale;
   E01E - Fisiologia vegetale.
Area 2 - Tecniche vivaistiche.
  Settori scientifico-disciplinari:
   G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;
   G02B - Coltivazioni arboree;
   G02C - Orticoltura e floricoltura;
   G03A - Assestamento forestale e selvicoltura.
Area 3 - Impianto, manutenzione e difesa del verde in parchi
  e giardini.
  Settori scientifico-disciplinari):
   G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;
   G02B - Coltivazioni arboree;
   G02C - Orticoltura e floricoltura;
   G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;
   G06A - Entomologia agraria;
   G06B - Patologia vegetale.
Area 4 - Analisi e progettazione paesaggistica.
  Settori scientifico-disciplinari):
   G02C - Orticoltura e floricoltura;
   H01B - Costruzioni idrauliche;
   G03A - Assestamento forestale e selvicoltura.
Area 5 - Storia dell'arte dei giardini.
  Settori scientifico-disciplinari):
   H12X - Storia dell'architettura.
  Sono ammessi alle prove per ottenere  l'iscrizione  alla  scuola  i
laureati  dei  corsi  di  laurea  in scienze e tecnologie agrarie, in
scienze agrarie tropicali e sub-tropicali e in scienze  forestali  ed
ambientali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 31 ottobre 1996
                                                           Il rettore