IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  cadenza  annuale  ed
effetto dal 1 novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art.  14  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724 che ha
disposto, con effetto dall'anno 1995,  il  differimento  del  termine
stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica
delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;
  Visto  l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
i cui criteri e modalita' si applicano ai sensi del predetto art. 11;
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25
novembre 1995) concernente la perequazione automatica delle  pensioni
per l'anno 1995;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  10  gennaio  1996,  prot.  160,  dalla  quale  risulta  che  la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie  di  operai  ed  impiegati,  tra  il  periodo
gennaio  1994-dicembre 1994 ed il periodo gennaio 1995-dicembre 1995,
e' risultata pari a + 5,4;
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in
data  12  novembre  1996,  prot.  15847,  dalla  quale risulta che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati, tra il periodo
gennaio 1995-dicembre 1995 ed il periodo gennaio 1996-dicembre  1996,
e'  risultata  pari  a  + 3,8, considerando in via provvisoria, per i
mesi di novembre e dicembre 1996, l'indice accertato per il  mese  di
ottobre dello stesso anno;
  Considerata la necessita':
   di  determinare  il  conguaglio  conseguente  all'accertamento del
valore effettivo della  variazione  percentuale  per  la  definizione
dell'aumento  di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio
1996;
   di  determinare  la  variazione  percentuale  per   l'aumento   di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1  gennaio  1997,  salvo
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai
mesi di novembre e dicembre 1996;
   di indicare le modalita' di corresponsione del suddetto conguaglio
nonche' quelle di attribuzione dell'aumento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 1995 e' determinata in misura pari a +  5,4
dal 1 gennaio 1996.