Art. 3.
  Le  percentuali  di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'
integrativa  speciale  di  cui  alla  legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono    determinate
separatamente  sull'indennita'  integrativa  speciale, ove competa, e
sulla pensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1996
                                              Il Ministro del tesoro
                                                      CIAMPI
 Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
        TREU