Art. 2. 1. Alla spesa relativa all'attuazione dell'art. 1, valutata in L. 664 milioni per l'anno 1996 e in L. 2.654 milioni a decorrere dal 1997 si fara' fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio afferenti al capitolo 1589 per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.