Art. 2.
  1.  Alla  spesa relativa all'attuazione dell'art. 1, valutata in L.
664 milioni per l'anno 1996 e in L. 2.654  milioni  a  decorrere  dal
1997  si  fara'  fronte  con  gli  ordinari  stanziamenti di bilancio
afferenti al capitolo 1589 per l'anno 1996 e corrispondenti  capitoli
per gli anni successivi.