Art. 2.
   1.  I  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  alle  imprese
inoltrano  agli  uffici  competenti  in base al domicilio fiscale dei
propri  utenti,  in  conformita'  delle  disposizioni   vigenti,   le
dichiarazioni  ed  i  relativi allegati. Il visto di conformita' puo'
essere   apposto   sulle   singole    dichiarazioni    con    sistema
meccanografico.    I    centri    autorizzati    possono   presentare
cumulativamente le  dichiarazioni  di  piu'  utenti  all'ufficio  del
comune  in  cui  si  trova  il domicilio fiscale degli utenti stessi,
corredate da apposita distinta redatta in duplice esemplare,  secondo
il fac-simile di cui all'allegato E.
   2. Ciascun centro autorizzato consegna, entro sei mesi dal termine
stabilito  per  la  presentazione  della dichiarazione dei redditi, i
supporti magnetici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 del  presente
decreto  all'ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette nella cui
circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale.
   3. Ciascun centro autorizzato consegna, entro due mesi dal termine
stabilito per la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei  sostituti
d'imposta,  i  supporti  magnetici  di cui al comma 4 dell'art. 1 del
presente decreto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella
cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale.
   4. I centri autorizzati di assistenza fiscale  alle  imprese,  che
predispongono  su  supporto  magnetico le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta che  hanno  prestato  assistenza  ai  propri  dipendenti  e
pensionati,  consegnano, contestualmente ai supporti, di cui al comma
4 dell'art. 1 del presente decreto, i supporti magnetici con  i  dati
relativi  alle dichiarazioni dei dipendenti e pensionati, predisposti
secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato C al  decreto  del
Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione al modello 730
e  le  modalita'  impartite  con circolare n. 65/E dell'11 marzo 1996
della Direzione centrale per  i  servizi  generali,  il  personale  e
l'organizzazione.
   5.  I  centri  autorizzati  di  assistenza fiscale organizzati con
uffici  periferici  possono  effettuare  la  consegna  dei   supporti
magnetici  di  cui  all'art.  1  e  al  comma 4 del presente articolo
all'ufficio   distrettuale   delle   imposte   dirette   nella    cui
circoscrizione  ha  sede  l'ufficio periferico del centro autorizzato
che effettua la consegna e che sara' interessato dalle operazione  di
cui all'art. 6 del presente decreto.
   6.  I  centri  autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, che
predispongono su supporto magnetico le  dichiarazioni  dei  sostituti
d'imposta  che  hanno  prestato  assistenza  ai  propri  dipendenti e
pensionati,  consegnano  le  buste,  contenenti  i   modelli   730-1,
contestualmente  ai supporti magnetici di cui ai precedenti commi 3 e
4. Le buste devono essere consegnate raggruppate in  pacchi  da  200.
Su  ciascun  pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la
dicitura "Mod. 730-1 redditi 1995" e devono essere indicati il codice
identificativo e la denominazione del centro autorizzato.