Art. 2. 1. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese inoltrano agli uffici competenti in base al domicilio fiscale dei propri utenti, in conformita' delle disposizioni vigenti, le dichiarazioni ed i relativi allegati. Il visto di conformita' puo' essere apposto sulle singole dichiarazioni con sistema meccanografico. I centri autorizzati possono presentare cumulativamente le dichiarazioni di piu' utenti all'ufficio del comune in cui si trova il domicilio fiscale degli utenti stessi, corredate da apposita distinta redatta in duplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato E. 2. Ciascun centro autorizzato consegna, entro sei mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i supporti magnetici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 del presente decreto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale. 3. Ciascun centro autorizzato consegna, entro due mesi dal termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i supporti magnetici di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente decreto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale. 4. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, che predispongono su supporto magnetico le dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza ai propri dipendenti e pensionati, consegnano, contestualmente ai supporti, di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente decreto, i supporti magnetici con i dati relativi alle dichiarazioni dei dipendenti e pensionati, predisposti secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione al modello 730 e le modalita' impartite con circolare n. 65/E dell'11 marzo 1996 della Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione. 5. I centri autorizzati di assistenza fiscale organizzati con uffici periferici possono effettuare la consegna dei supporti magnetici di cui all'art. 1 e al comma 4 del presente articolo all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio periferico del centro autorizzato che effettua la consegna e che sara' interessato dalle operazione di cui all'art. 6 del presente decreto. 6. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, che predispongono su supporto magnetico le dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza ai propri dipendenti e pensionati, consegnano le buste, contenenti i modelli 730-1, contestualmente ai supporti magnetici di cui ai precedenti commi 3 e 4. Le buste devono essere consegnate raggruppate in pacchi da 200. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Mod. 730-1 redditi 1995" e devono essere indicati il codice identificativo e la denominazione del centro autorizzato.