Art. 4 1. I supporti magnetici di cui all'art. 1, al comma 4 dell'art. 2 e al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto ed i relativi pacchi di buste di cui al comma 6 dell'art. 2 e al comma 2 dell'art. 3 devono essere consegnati con apposita bolla redatta in duplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato F. I centri autorizzati che appongono il visto di conformita' con sistema meccanografico devono consegnare, unitamente ai supporti magnetici, elenchi contenenti, per ciascun soggetto per il quale e' stato apposto tale visto, il codice fiscale, il cognome ed il nome o la denominazione, nonche' l'indicazione dell'avvenuta effettuazione dei controlli di cui all'art. 4, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494; gli elenchi devono riportare il numero totale dei suddetti soggetti e la sottoscrizione autografa del direttore tecnico del centro autorizzato. 2. I centri autorizzati di assistenza fiscale possono consegnare i supporti magnetici di cui all'art. 1, al comma 4 dell'art. 2 e al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto ed i relativi pacchi di buste di cui al comma 6 dell'art. 2 e al comma 2 dell'art. 3, effettuando piu' forniture. Ogni singola fornitura deve essere costituita da supporti magnetici dello stesso tipo, dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia, e deve essere predisposta utilizzando al massimo la capacita' di riempimento di ciascun supporto; per i centri autorizzati, non ancora in grado di fornire dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia, e' concessa, in via transitoria, la possibilita' di utilizzare nastri magnetici a bobina per l'intera fornitura. Le forniture devono essere identificate da un numero progressivo da riportare sia sull'etichetta dei supporti magnetici sia sulle bolle di consegna di cui al comma precedente. Qualora detti centri siano organizzati con due o piu' uffici periferici nell'ambito di una stessa provincia, le forniture dei supporti magnetici devono essere contrassegnate con numerazione progressiva unica nell'ambito di tale provincia.