Art. 4
   1. I supporti magnetici di cui all'art. 1, al comma 4 dell'art.  2
e al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto ed i relativi pacchi di
buste di cui al comma 6 dell'art. 2 e al comma 2 dell'art.  3  devono
essere  consegnati  con  apposita bolla redatta in duplice esemplare,
secondo il fac-simile di cui all'allegato F. I centri autorizzati che
appongono il visto di conformita' con sistema  meccanografico  devono
consegnare, unitamente ai supporti magnetici, elenchi contenenti, per
ciascun  soggetto per il quale e' stato apposto tale visto, il codice
fiscale,  il  cognome  ed  il  nome  o  la   denominazione,   nonche'
l'indicazione   dell'avvenuta  effettuazione  dei  controlli  di  cui
all'art. 4, comma 7, del decreto ministeriale  22  ottobre  1992,  n.
494;  gli  elenchi  devono  riportare  il  numero totale dei suddetti
soggetti e la sottoscrizione  autografa  del  direttore  tecnico  del
centro autorizzato.
   2. I centri autorizzati di assistenza fiscale possono consegnare i
supporti  magnetici  di  cui  all'art. 1, al comma 4 dell'art. 2 e al
comma 1 dell'art. 3 del presente decreto  ed  i  relativi  pacchi  di
buste  di  cui  al  comma  6  dell'art.  2  e al comma 2 dell'art. 3,
effettuando  piu'  forniture.  Ogni  singola  fornitura  deve  essere
costituita   da  supporti  magnetici  dello  stesso  tipo,  dischetti
magnetici  ovvero  nastri  magnetici  a  cartuccia,  e  deve   essere
predisposta  utilizzando  al  massimo  la capacita' di riempimento di
ciascun supporto; per i centri autorizzati, non ancora  in  grado  di
fornire  dischetti  magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia, e'
concessa, in via transitoria, la possibilita'  di  utilizzare  nastri
magnetici a bobina per l'intera fornitura. Le forniture devono essere
identificate da un numero progressivo da riportare sia sull'etichetta
dei  supporti  magnetici  sia sulle bolle di consegna di cui al comma
precedente. Qualora detti centri siano organizzati  con  due  o  piu'
uffici  periferici  nell'ambito di una stessa provincia, le forniture
dei supporti magnetici devono essere contrassegnate  con  numerazione
progressiva unica nell'ambito di tale provincia.