Art. 5.
   1. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve  essere  tenuto  a
disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria  per  un  periodo  di
dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.
   2. I centri di assistenza fiscale  alle  imprese  devono  comunque
essere  in  grado  di  fornire,  entro  trenta  giorni  dalla data di
ricezione della richiesta dell'Amministrazione  finanziaria,  i  dati
della  dichiarazione  modello 770 riprodotti su supporto cartaceo nel
rispetto della sequenza  dei  campi  prevista  per  la  dichiarazione
stessa. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti
dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.