Art. 5. 1. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale. 2. I centri di assistenza fiscale alle imprese devono comunque essere in grado di fornire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i dati della dichiarazione modello 770 riprodotti su supporto cartaceo nel rispetto della sequenza dei campi prevista per la dichiarazione stessa. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.