Art. 3. 1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entita', nonche' sulla base degli accertamenti e delle prescrizioni direttamente effettuati dal nucleo tecnico specialistico, predispone - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano per gli interventi di somma urgenza e di prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali. 2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1, con priorita' per quelli nei comuni colpiti da sisma del VI e VII grado di intensita'; il piano indica selezionati interventi di emergenza per i restanti comuni. 3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate al consolidamento complessivo degli edifici e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' le verifiche effettuate e da effettuare sulle agibilita' degli edifici ed il rilevamento analitico dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di ripristino e di miglioramento sismico. 4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. 5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.