Art. 3.
  1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei  danni  e
della  valutazione  economica  preventiva della loro entita', nonche'
sulla base  degli  accertamenti  e  delle  prescrizioni  direttamente
effettuati  dal  nucleo  tecnico  specialistico,  predispone  - entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano per gli
interventi  di  somma  urgenza e di prima sistemazione di immobili di
fruizione pubblica, avvalendosi dei fondi assegnati con  la  presente
ordinanza  e  delle  risorse  finanziarie  messe a disposizione dalla
regione e dagli enti locali.
  2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia  attivati
o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del
verificarsi  degli eventi di cui all'art. 1, con priorita' per quelli
nei comuni colpiti da sisma del VI e  VII  grado  di  intensita';  il
piano  indica  selezionati  interventi  di  emergenza  per i restanti
comuni.
  3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di  attivita'  progettuali
finalizzate  al  consolidamento  complessivo  degli  edifici  e delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' le verifiche effettuate
e da effettuare sulle agibilita'  degli  edifici  ed  il  rilevamento
analitico  dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di
ripristino e di miglioramento sismico.
  4. Il piano  deve,  preliminarmente  alla  sua  attuazione,  essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il  piano  puo'  essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.