Art. 4. 1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui all'art. 2 comma 5 e all'art. 3 e' assegnato al commissario delegato un finanziamento di lire 46,5 miliardi per l'anno 1997 con le modalita' di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.