Art. 4.
  1. Gli interventi di cui all'art.  3  sono  dichiarati  urgenti  ed
indifferibili  e  per  la  realizzazione  di quelli di cui all'art. 2
comma 5  e  all'art.  3  e'  assegnato  al  commissario  delegato  un
finanziamento  di lire 46,5 miliardi per l'anno 1997 con le modalita'
di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12  novembre  1996,  n.
576.