Art. 5.
  1. Il commissario delegato,  avvalendosi  dei  sindaci  dei  comuni
interessati,  provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la  sistemazione
dei  nuclei  familiari  evacuati  da  alloggi  distrutti o dichiarati
inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi
danni a beni mobili ed immobili.
  2. I contributi di cui al  comma  1  devono  essere  erogati  entro
quindici  giorni  dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei
sindaci.
  3. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e'  assegnata  al
commissario  delegato  la  somma  complessiva  di lire 4 miliardi che
viene posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. Il commissario delegato e' autorizzato ad  utilizzare  eventuali
somme   che  si  rendessero  disponibili  dopo  aver  effettuato  gli
interventi previsti dal presente articolo e dal successivo art. 6 per
finanziare gli interventi previsti dal piano  di  cui  al  precedente
art. 3.