Art. 6.
  1. Per gli interventi necessari ad  assicurare  i  primi  soccorsi,
compresi  quelli  disposti  dagli  enti locali, per il rimborso degli
oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, nonche' per  la
corresponsione  di  un  compenso  di  lavoro straordinario fino ad un
massimo di 50 ore pro-capite per la durata di un mese per complessive
5 unita' di personale del  Dipartimento  della  protezione  civile  e
della  Direzione  generale  della  protezione  civile  e  dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno, utilizzate nelle attivita'  di
primo  intervento,  sono  assegnate  rispettivamente le somme di lire
3.000 milioni al prefetto di Reggio Emilia e di lire 500  milioni  al
prefetto  di  Modena, che sono poste a carico del capitolo 7615 della
rubrica 6 dello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri.