Art. 6. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, nonche' per la corresponsione di un compenso di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore pro-capite per la durata di un mese per complessive 5 unita' di personale del Dipartimento della protezione civile e della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, utilizzate nelle attivita' di primo intervento, sono assegnate rispettivamente le somme di lire 3.000 milioni al prefetto di Reggio Emilia e di lire 500 milioni al prefetto di Modena, che sono poste a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.