Art. 7.
  1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per  la  redazione
dei  progetti  di  cui  all'art. 3, comma 1, possono affidare anche a
liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi,  ove  occorra,
delle deroghe di cui al successivo art. 9.
  2.  Le  approvazioni,  i  pareri, i visti e nulla-osta sui progetti
relativi agli interventi previsti nel piano devono essere resi  dalle
amministrazioni  competenti  entro  dieci  giorni  dalla richiesta, e
qualora  entro   tale   termine   non   siano   resi   si   intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  3.  Per  l'approvazione  dei progetti il commissario, ove ricorrano
condizioni d'urgenza, puo' avvalersi della  facolta'  di  indire  una
conferenza  di  servizi  ai  sensi  dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art.
1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi  dei
poteri  ivi previsti. Alla conferenza sono tenuti a partecipare tutti
i soggetti abilitati ad esprimere  pareri,  nulla-osta  e  visti  sul
progetto  affinche',  una volta che lo stesso sia approvato, i lavori
possono essere immediatamente appaltabili.
  4. L'approvazione di cui al comma 3 ha anche  effetto  di  variante
agli strumenti urbanistici.