Art. 8.
  1. Le opere di cui al piano indicato all'art. 3, comma  1,  possono
essere  affidate  a trattativa privata, invitando un numero di ditte,
aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre piu'
celeri forme  di  affidamento  in  caso  di  estrema  ed  eccezionale
urgenza.
  2.  La  consegna  dei  lavori  avviene  entro  novanta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e le opere sono  completate  entro  i  successivi
nove mesi.