Art. 10.
  1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive  nei
territori  di  cui  all'art.  1 della presente ordinanza e' assegnato
alla regione Emilia-Romagna un contributo  di  lire  5  miliardi  che
viene posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.