Art. 10. 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo di lire 5 miliardi che viene posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.