Art. 2. 1. Il presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attivita' di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumita' pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni. 2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate ai prefetti competenti ai sensi del successivo art. 11. 3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti. 4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni maggiormente danneggiati. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti.