Art. 2.
  1.  Il  presidente  della  regione   Emilia-Romagna   e'   nominato
commissario   delegato   agli  interventi  urgenti  ed  indifferibili
finalizzati alle attivita' di  assistenza  alle  popolazioni  e  agli
interventi  necessari  alla salvaguardia della incolumita' pubblica e
privata  per  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,   eliminando
situazioni    di    pericolo   preesistenti,   e   delle   condizioni
socio-economiche ed ambientali essenziali per  l'avvio  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni.
  2.   Restano   escluse  dalle  competenze  del  commissario  quelle
assegnate ai prefetti competenti ai sensi del successivo art. 11.
  3.   Per   l'espletamento   dell'attivita'   tecnico-amministrativa
connessa  all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si
avvale degli uffici competenti.
  4. Il commissario delegato per  l'espletamento  dell'incarico  puo'
nominare  un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da
attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo  art.
3,  il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e
composto dai presidenti delle  province  e  dai  sindaci  dei  comuni
maggiormente   danneggiati.  Le  spese  per  la  partecipazione  alle
riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di  appartenenza
dei componenti.