Art. 3.
  1. Il commissario delegato, sulla base  del  censimento  dei  danni
effettuato  dai  competenti  uffici  e  della  valutazione  economica
preventiva della loro entita', predispone - entro trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella   Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  -  un  piano  di  interventi
infrastrutturali d'emergenza avvalendosi dei fondi assegnati  con  la
presente  ordinanza  e delle risorse finanziarie messe a disposizione
dalla regione e dagli enti locali.
  2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia  attivati
o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2.
  3.  I  progetti  del  piano  di cui al comma 1 comprendono anche le
opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e  danni  per  le
popolazioni  e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi.
  4. Il piano comprende, altresi', l'avvio di  attivita'  progettuali
finalizzate   al   riassetto  idraulico  complessivo  dell'area,  ivi
comprese le opere pubbliche di bonifica.
  5. Il piano  deve,  preliminarmente  alla  sua  attuazione,  essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il  piano  puo'  essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.