Art. 3. 1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entita', predispone - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali. 2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 2. 3. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 4. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate al riassetto idraulico complessivo dell'area, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica. 5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. 6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.