Art. 4. 1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 e' assegnato al commissario delegato per l'anno 1997 un finanziamento di lire 40 miliardi con le modalita' previste dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576. 2. Il commissario delegato, per i fini di cui all'art. 3, puo' utilizzare anche eventuali somme residue derivanti dall'attuazione di cui agli articoli 9 e 10.