Art. 4.
  1. Gli interventi di cui all'art.  3  sono  dichiarati  urgenti  ed
indifferibili  e  per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 e'
assegnato al commissario delegato per l'anno 1997 un finanziamento di
lire 40 miliardi con le modalita' previste dall'art. 1, comma 6,  del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.
  2.  Il  commissario  delegato,  per  i fini di cui all'art. 3, puo'
utilizzare anche eventuali somme residue derivanti dall'attuazione di
cui agli articoli 9 e 10.