Art. 5.
  1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per  la  redazione
dei  progetti  di  cui  all'art. 3, comma 1, possono affidare anche a
liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi,  ove  occorra,
delle deroghe di cui al successivo art. 8.
  2.  Le  approvazioni,  i  pareri, i visti e nulla-osta sui progetti
relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro  dieci  giorni  dalla  richiesta,  e
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi   si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  3. Per l'approvazione dei progetti il  commissario,  ove  ricorrano
condizioni  d'urgenza,  puo'  avvalersi  della facolta' di indire una
conferenza di servizi ai sensi dell'art.  14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art.
1,  comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei
poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e  sono  tenuti  a
partecipare  tutti  i  soggetti  abilitati ad esprimere pareri, nulla
osta e visti sul progetto affinche', una  volta  che  lo  stesso  sia
approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili.
  4.  L'approvazione  di  cui  al comma 3 ha effetto di variante agli
strumenti urbanistici.