Art. 7.
  1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con proprie ordinanze,
individua gli edifici che costituiscono  fonte  di  pericolo  per  la
sicurezza  o  l'incolumita'  pubblica  a  che  sono ubicati in zona a
rischio.  L'ordinanza   del   sindaco   in   quanto   ne   abbia   le
caratteristiche  equivale ad adozione del piano di recupero dell'area
interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  2. L'approvazione del piano di recupero e'  fatta  dal  commissario
con le forme di cui all'art. 5, comma 3.