Art. 9. 1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili. 2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 1 miliardo che viene posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il commissario delegato puo' estendere gli stessi benefici, per casi analoghi, eventualmente riscontrati in comuni non indicati dal precedente art. 1 e, comunque, interessati dallo stesso evento alluvionale, con onere a carico della regione Emilia-Romagna.