Art. 10.
  1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive  nei
territori  di  cui  all'art.  1 della presente ordinanza e' assegnato
alla regione Piemonte un contributo di lire 5.308  milioni  a  valere
sulle  disponibilita' di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre
1996, n. 576.