Art. 10. 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' assegnato alla regione Piemonte un contributo di lire 5.308 milioni a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.