Art. 11.
  1. Per gli interventi necessari ad  assicurare  i  primi  soccorsi,
compresi  quelli  disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso
degli  oneri  sostenuti  dalle  organizzazioni  di  volontariato,  e'
assegnata  la  somma  di  lire  2.500 milioni al prefetto di Cuneo, a
valere sulle disponibilita' di cui all'art. 3  del  decreto-legge  12
novembre 1996, n. 576.
  2.   I  rimborsi  devono  essere  effettuati  entro  trenta  giorni
dall'accreditamento delle risorse finanziarie.