Art. 11. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, e' assegnata la somma di lire 2.500 milioni al prefetto di Cuneo, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576. 2. I rimborsi devono essere effettuati entro trenta giorni dall'accreditamento delle risorse finanziarie.