Art. 14.
  1. Per le somme a carico del bilancio dello  Stato  il  commissario
delegato  e  i  prefetti di Cuneo, Alessandria ed Asti sono tenuti ai
fini  della  rendicontazione  delle   spese,   all'osservanza   delle
disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.