Art. 2. 1. Il presidente della regione Piemonte e' nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attivita' di assistenza alle popolazioni, e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumita' pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni. 2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate al prefetto di Cuneo, ai sensi del successivo art. 11. 3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti. 4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare due sub-commissari.