Art. 2.
  1. Il presidente della regione  Piemonte  e'  nominato  commissario
delegato  agli  interventi  urgenti ed indifferibili finalizzati alle
attivita' di assistenza alle popolazioni, e agli interventi necessari
alla  salvaguardia  della  incolumita'  pubblica  e  privata  per  il
ripristino  dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo
preesistenti,  e  delle  condizioni  socio-economiche  ed  ambientali
essenziali   per  l'avvio  alle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni.
  2.  Restano  escluse  dalle  competenze  del   commissario   quelle
assegnate al prefetto di Cuneo, ai sensi del successivo art. 11.
  3.   Per   l'espletamento   dell'attivita'   tecnico-amministrativa
connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato  si
avvale degli uffici competenti.
  4.  Il  commissario  delegato per l'espletamento dell'incarico puo'
nominare due sub-commissari.