Art. 3.
  1. Il commissario delegato, sulla base  del  censimento  dei  danni
effettuato  dai  competenti  uffici  e  della  valutazione  economica
preventiva  della  loro  entita',  e  tenuto   conto   dello   schema
previsionale  e  programmatico  per  il risanamento idrogeologico dei
bacini dei fiumi interessati  dall'evento  calamitoso,  predispone  -
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  un
piano   di   interventi   infrastrutturali  d'emergenza  e  di  prima
sistemazione idrogeologica dei bacini fluviali, compresa la rimozione
dei tronchi d'albero giacenti  negli  alvei,  avvalendosi  dei  fondi
assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe
a disposizione dalla regione.
  2.  Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati
o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del
verificarsi degli eventi di cui all'art.  2.  In  particolare,  viene
ricompreso anche l'intervento che l'ANAS - compartimento di Torino -,
previa,  presa  in  consegna  della  viabilita'  alternativa al ponte
all'altezza del km 8+800 della s.s. n. 28, e' tenuta ad effettuare, a
propria cura e spese, per assicurare,  fino  alla  ricostruzione  del
ponte,  le  condizioni  di  sicurezza del guado realizzato con tubi e
materiali di riporto dal comune di Bastia.
  3. I progetti del piano di cui al  comma  1  comprendono  anche  le
opere  necessarie  a  prevenire il ripetersi di rischi e danni per le
popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi  a
quelli    verificatisi,   compresa   l'eventuale   riallocazione   di
insediamenti a rischio.
  4. Il piano  deve,  preliminarmente  alla  sua  attuazione,  essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il  piano  puo'  essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.