Art. 3. 1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entita', e tenuto conto dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico dei bacini dei fiumi interessati dall'evento calamitoso, predispone - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica dei bacini fluviali, compresa la rimozione dei tronchi d'albero giacenti negli alvei, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione. 2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 2. In particolare, viene ricompreso anche l'intervento che l'ANAS - compartimento di Torino -, previa, presa in consegna della viabilita' alternativa al ponte all'altezza del km 8+800 della s.s. n. 28, e' tenuta ad effettuare, a propria cura e spese, per assicurare, fino alla ricostruzione del ponte, le condizioni di sicurezza del guado realizzato con tubi e materiali di riporto dal comune di Bastia. 3. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, compresa l'eventuale riallocazione di insediamenti a rischio. 4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. 5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.